Sea Watch, perché lo Stato deve risarcire 76mila euro

Giovanni Poloni

19/02/2026

Il 21 settembre 2019 i legali della ONG presentarono ricorso contro il sequestro alla Prefettura di Agrigento. La norma di riferimento è l’articolo 19 della legge n. 689 del 1981, che disciplina l’opposizione ai sequestri amministrativi.

La legge prevede un termine perentorio di dieci giorni: entro questo periodo l’autorità deve confermare il sequestro o disporne la revoca. Se non si pronuncia, scatta automaticamente il meccanismo del “silenzio-accoglimento”, ossia il ricorso si considera accolto per legge.

Secondo il Tribunale di Palermo, la Prefettura non adottò alcun provvedimento nei tempi previsti. Di conseguenza, dal 1° ottobre 2019 il sequestro doveva ritenersi cessato per effetto della legge. Nonostante ciò, la nave rimase bloccata fino a dicembre 2019, quando un giudice intervenne in via d’urgenza per disporne lo sblocco.

Le difese dello Stato e la decisione del Tribunale

L’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che il ricorso fosse stato presentato all’autorità sbagliata e che, trattandosi di materia di pubblica sicurezza, il “silenzio-accoglimento” non potesse applicarsi. Entrambe le tesi sono state respinte.

Il Tribunale ha rilevato che gli atti indicavano chiaramente la Prefettura come autorità competente e che la legge 689/1981 disciplina in modo autonomo il sequestro amministrativo, anche in ambiti delicati come l’immigrazione.

È stata respinta anche l’ipotesi dell’“errore scusabile”: secondo i giudici, la norma era chiara e non vi erano ambiguità tali da giustificare il mancato rispetto dei termini.

Perché 76 mila euro?

Sea Watch aveva chiesto circa 110 mila euro di risarcimento. Il Tribunale ha riconosciuto soltanto le spese effettivamente documentate e maturate nel periodo di fermo ritenuto illegittimo, dall’11 ottobre al 19 dicembre 2019.

Sono state riconosciute:

  • 39.681,62 euro per spese portuali e d’agenzia;
  • 31.500 euro per carburante e mantenimento degli impianti;
  • 5.000 euro per spese legali della fase d’urgenza.

Il totale è pari a 76.181,62 euro, oltre interessi e rivalutazione. Non sono stati riconosciuti danni all’immagine né il mancato utilizzo della nave, in assenza di prove concrete di ulteriori perdite.

Il significato della sentenza

La decisione non riguarda il merito delle politiche migratorie né la condotta della ONG sotto il profilo penale, già archiviato. Il Tribunale ha applicato un principio generale: se lo Stato viola una norma e da tale violazione deriva un danno economicamente dimostrato, quel danno deve essere risarcito.

Secondo la motivazione, la responsabilità dello Stato deriva dal mancato rispetto dei termini previsti dalla legge e dal protrarsi del fermo oltre il periodo consentito. Il risarcimento riconosciuto è stato calcolato esclusivamente sulla base dei costi documentati conseguenti a quella violazione.

Le polemiche politiche si inseriscono in un contesto più ampio di confronto sulla giustizia e sul referendum costituzionale del 2026, ma la sentenza del Tribunale di Palermo si fonda sull’applicazione di una norma già vigente e sul principio di legalità amministrativa.