A poche settimane dall’avvio delle nuove regole europee sull’immigrazione, il sistema delle procedure accelerate comincia già a incontrare i primi ostacoli nelle aule di giustizia italiane. Screening giudicati eccessivamente rapidi, documenti non tradotti, provvedimenti adottati in territori non ancora formalmente riconosciuti come zone di frontiera e limitazioni alla libertà personale considerate prive dei necessari presupposti stanno alimentando una serie di ricorsi.
Il Patto europeo per le migrazioni è entrato in vigore lo scorso 12 giugno ed è stato presentato più volte dal governo come uno strumento decisivo per rendere più veloce la gestione delle domande di protezione internazionale. L’obiettivo delle nuove disposizioni è distinguere in tempi brevi le richieste ritenute fondate da quelle che possono essere esaminate attraverso un iter semplificato, soprattutto quando il richiedente proviene da uno Stato inserito nella lista europea dei Paesi sicuri.
Nella pratica, però, i primi due mesi di applicazione hanno fatto emergere diversi punti critici. Alcuni tribunali hanno ritenuto che la provenienza geografica non possa essere utilizzata come criterio automatico per ridurre le garanzie riconosciute a chi chiede asilo. Dietro ogni domanda, sostengono i magistrati, possono esserci esperienze personali, condizioni di vulnerabilità o episodi di sfruttamento che richiedono un esame individuale e non compatibile con tempi particolarmente ridotti.
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Uno dei casi più recenti è stato affrontato dal Tribunale di Bologna e riguarda un giovane originario del Bangladesh, uno degli Stati classificati come sicuri dalla Commissione Ue. Prima di raggiungere l’Italia, il ragazzo aveva attraversato diversi Paesi e vissuto una lunga esperienza migratoria. Si era trasferito inizialmente in Kuwait, “dove è stato sfruttato lavorando in condizioni di semi-schiavitù”, hanno spiegato i giudici. Successivamente aveva raggiunto la Romania, per poi arrivare in Italia il 9 maggio.

La richiesta di protezione internazionale era stata avanzata attraverso il suo avvocato il 9 giugno, dunque tre giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo Patto. Il modulo necessario per completare formalmente la domanda, tuttavia, era stato compilato soltanto il 23 giugno. La Commissione territoriale aveva quindi preso in considerazione quest’ultima data, facendo rientrare il giovane tra i richiedenti sottoposti alle nuove procedure.
La ricostruzione è stata contestata dai giudici bolognesi. Secondo il Tribunale, il momento determinante non sarebbe quello della compilazione materiale del modulo, ma la data in cui il migrante aveva manifestato, tramite il proprio legale, la volontà di chiedere asilo. Di conseguenza, la domanda avrebbe dovuto essere considerata precedente all’applicazione delle nuove norme europee e non avrebbe potuto essere trattata attraverso la procedura accelerata di frontiera.
È nella seconda parte della decisione, però, che emerge il passaggio destinato ad avere conseguenze più ampie. Il Tribunale non si è limitato a contestare la cronologia degli atti, ma ha messo in discussione il modo in cui era stata esaminata la vicenda personale del richiedente. La storia del ragazzo e le condizioni vissute durante la permanenza in Kuwait avrebbero richiesto “un’indagine molto più approfondita, rispetto a quella fatta”.
Secondo i magistrati, durante l’esame non sarebbero state poste domande sufficientemente precise sulle condizioni lavorative subite dal giovane e sulle ragioni che lo avevano spinto ad abbandonare il Bangladesh. Approfondimenti considerati essenziali per comprendere se, nonostante la provenienza da un Paese incluso nella lista dei sicuri, esistessero rischi individuali tali da giustificare una forma di protezione. Si sarebbe trattato, tuttavia, di “Indagini incompatibili con la procedura prescelta”, vale a dire con un percorso accelerato costruito per arrivare rapidamente a una decisione.
Il principio indicato dal Tribunale è che la classificazione generale di uno Stato non può sostituire la valutazione della singola persona. L’inserimento del Bangladesh nella lista elaborata dalla Commissione Ue può costituire un elemento iniziale dell’esame, ma non consente di trascurare la storia individuale del richiedente o di dare per scontato che il suo ritorno sia privo di pericoli. Una posizione simile è stata assunta anche dal Tribunale di Palermo, intervenuto sulle procedure applicate ad alcuni giovani arrivati dall’Egitto, anch’esso inserito tra i Paesi considerati “sicuri”.
Uno dei ragazzi esaminati a Palermo, dopo essere sbarcato a Lampedusa, era stato trasferito nel centro di Villa Sikania, in provincia di Agrigento. Nei suoi confronti era stato disposto anche un obbligo di dimora. Il provvedimento, tuttavia, sarebbe stato consegnato senza una traduzione comprensibile, impedendogli di conoscere pienamente le prescrizioni alle quali avrebbe dovuto attenersi.
“L’atto che gli è stato consegnato non era tradotto, non sapeva neanche in che orari poteva uscire e rientrare – aggiunge la legale –. Questo è un vizio che lede il diritto all’informativa legale e ha permesso di vincere il reclamo. Ma è interessante notare che il giudice sottolinea come il principio del paese sicuro di origine vada valutato caso per caso”, ha spiegato l’avvocata. Non si tratterebbe, dunque, soltanto di un’irregolarità formale, ma di una violazione in grado di compromettere la possibilità del migrante di conoscere i propri diritti, rispettare gli obblighi imposti e contestare efficacemente le decisioni adottate nei suoi confronti.
Un ulteriore fronte si è aperto a Trieste, dove il Tribunale ha esaminato la posizione di alcuni migranti arrivati attraverso la rotta balcanica. In questi casi, la procedura accelerata di frontiera sarebbe stata applicata nonostante il territorio non fosse ancora stato ufficialmente designato dal ministero dell’Interno come area di frontiera o di transito.
La designazione è arrivata successivamente, attraverso un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale che comprende Trieste e altre 25 province italiane. Le decisioni già adottate, però, restano al centro delle contestazioni perché, al momento dell’avvio delle procedure, mancava il presupposto territoriale richiesto dalle norme.
I giudici triestini hanno inoltre sollevato un’altra questione: l’applicabilità delle disposizioni previste per le frontiere esterne dell’Unione al confine tra il Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia. Quest’ultima è infatti uno Stato membro dell’Ue e il confine italo-sloveno non rappresenta “una frontiera esterna all’Unione europea”.
Le pronunce di Bologna, Palermo e Trieste mostrano così come l’attuazione del nuovo Patto europeo sia destinata a svilupparsi anche attraverso un confronto serrato tra amministrazione e magistratura. Al centro non c’è soltanto la velocità delle procedure, ma il limite entro il quale l’esigenza di accelerare l’esame delle domande può convivere con il diritto all’informazione, con la valutazione individuale e con la tutela delle persone che dichiarano di aver subito violenze, sfruttamento o persecuzioni.






